La legge di conversione del Decreto Sostegni-bis ha confermato le novità introdotte dal decreto all’articolo 20 in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: nell’art. 1 della legge di bilancio 2021 è stato inserito il comma 1059-bis con cui si prevede che – alla stregua di quanto già disposto dal comma 1059 per soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro – il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

Si riporta di seguito l’attuale disciplina agevolativa del credito d’imposta beni strumentali:

Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021/30 giugno 2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2021:

  • beni materiali non 4.0 – 10% per investimenti fino a 2 milioni di euro aumentato al 15% per investimenti propedeutici al lavoro agile. Il credito d’imposta spetta a imprese ed esercenti arti e professioni ed è utilizzabile in un’unica quota annuale;
  • beni immateriali non 4.0 – 10% per investimenti fino a 1 milione di euro aumentato al 15% per investimenti propedeutici al lavoro agile. Il credito d’imposta spetta a imprese ed esercenti arti e professioni ed è utilizzabile in un’unica quota annuale se i ricavi o i compensi sono inferiori ai 5 milioni di euro;
  • beni materiali 4.0 (Allegato A) – 50% per investimenti fino a 2,5 milioni; 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni. Il credito è utilizzabile dalle imprese in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione;
  • beni immateriali 4.0 (Allegato B) – 20% per investimenti fino a 1 milione euro. Il credito è utilizzabile dalle imprese in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione.

Investimenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022/30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022:

  • beni materiali non 4.0 – 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro. Il credito spetta a imprese ed esercenti arti e professioni ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione;
  • beni immateriali non 4.0 – 6% per investimenti fino a 1 milione di euro. Il credito spetta a imprese ed esercenti arti e professioni ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione;
  • beni materiali 4.0 (Allegato A) – 40% per investimenti fino a 2,5 milioni; 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni. Il credito è utilizzabile dalle imprese in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione
  • beni immateriali 4.0 (Allegato B) – 20% per investimenti fino a 1 milione euro. Il credito è utilizzabile dalle imprese in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione.

In merito, inoltre, alla sovrapposizione delle discipline agevolative introdotte con le leggi di bilancio 2020 e 2021 – nel caso di investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, viene infatti a verificarsi una parziale sovrapponibilità delle discipline – la circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il coordinamento tra le due misure sul piano temporale deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni: nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

Importante anche la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate della possibilità di continuare a utilizzare il credito d’imposta oltre il terzo anno successivo a quello di entrata in funzione o, per i beni “Industria 4.0”, di interconnessione, senza alcun limite temporale.